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Modifiche in materia di cittadinanza

Si comunicano le modifiche normative alle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza, introdotte dal decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018n. 113 del 4 ottobre 2018 e successiva legge di conversione (legge 1 dicembre 2018, n. 132).

1.Naturalizzazioni

-Termine procedimentale.

I termine di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91,
è elevato a quarantotto mesi dalla data di presentazione dell’istanza. Tale termine si applica ai procedimenti in corso, cioè non ancora definiti al 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto n. 113 citato), sia che il previgente termine biennale sia decorso, sia che esso non risulti ancora spirato.

– Importo del contributo.

L’art. 9-bis della legge 91/92, sempre a decorrere dal 5 ottobre 2018, ha modificato l’importo del contributo cui sono soggette le
istanze e le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, introdotto dall’art. 1 della Legge n. 94/2009, elevandolo da euro 200 (duecento) a euro 250 (duecentocinquanta). Pertanto, per le istanze presentate a partire dal 5 ottobre 2018 incluso, non in regola con il versamento, dovrà essere richiesta l’integrazione di euro 50 (cinquanta). Tutte le domande inoltrate prima di tale data – seppur “accettate con riserva” – ricadono nella normativa previgente.

– Requisiti linguistici.

Il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana è una condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge. Tale requisito trova applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2018, e quindi per le istanze presentate a partire da tale data. Non è, invece, richiesto per i procedimenti avviati precedentemente e già in corso.

– Abrogazione del silenzio-assenso.

Il d.l. 113 ha abrogato la disposizione dell’art. 8 comma 2 della Legge n. 91/1992, che precludeva il rigetto dell’istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio una volta decorso il biennio dalla presentazione della domanda.

2. Riconoscimenti iure sanguinis

Nessuna modifica risulta introdotta rispetto alla durata dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.