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Anagrafe

 

Anagrafe

Ufficio relazioni con il pubblico
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Rete uffici italiani all'estero
Rappresentanze straniere in Italia

ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)

Si precisa che al fine di trascrivere gli atti di stato civile in Italia, l’Ufficio Consolare richiede la presentazione della documentazione in originale, legalizzata dal Ministero degli Esteri boliviano e tradotta all'italiano, delle fotocopie della/e pagina/e dei registri originali (e non i certificati).

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. - UFFICIO V)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.; 
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni; 
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli si rimanda alla sezione Autoveicoli - Patente di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; 
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono - per contro - iscriversi all’A.I.R.E.:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno; 
  • i lavoratori stagionali; 
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963; 
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione, resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio, mediante apposito modulo, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.
Essa comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Al fine di facilitare ed accelerare le procedure di iscrizione si suggerisce l’esibizione (non obbligatoria) di un documento che provi l’effettivo domicilio nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette, ecc.).
L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
L'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA.
Per le modalità di iscrizione (invio moduli via mail, fax, ecc.) si suggerisce di contattare l’Ufficio consolare competente (La Paz, Santa Cruz, Sucre) e scaricare il modulo dalla sezione “Modulistica” di questa pagina web.


L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:

  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; 
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana;
  • per trasferimento nell’A.I.R.E. di un altro Comune italiano
  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;

I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).
È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
Si ribadisce che la cancellazione dall'Aire per rimpatrio con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare può avvenire solo in seguito alla conferma dell'iscrizione del cittadino presso l'APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l'iscrizione nell'elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all'Ufficio consolare.

Riferimenti Normativi
(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. - UFFICIO V)
Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe e censimento degli italiani all’estero.
D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 - Regolamento per l’esecuzione della legge 470/1988.
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Regolamento anagrafico della popolazione residente.
Circolare MIACEL n. 20 del 17 dicembre 2001 - Posizione anagrafica dei militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.
Legge 27 maggio 2002, n. 104 - Modifiche alla Legge 27 ottobre 1988, n. 470
Circolare del Ministero dell' Interno n. 2/2004: cancellazione dall'A.I.R.E. per irreperibilità. Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 - Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari.

Per la consultazione della normativa italiana vigente si consiglia di visitare il sito www.normattiva.it.
Cliccando qui si può accedere alla specifica sezione della pagina web del Ministero degli Affari Esteri.


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