Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Anagrafe (AIRE)

ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli si rimanda alla sezione Autoveicoli e patenti di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • Tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare.
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

L’iscrizione all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) è necessaria per ottenere i certificati che sono rilasciati ai residenti dall’Ufficio consolare. L’iscrizione permette inoltre di ottenere il passaporto in tempi piu’ brevi e di esercitare il diritto di voto all’estero.

L’iscrizione in A.I.R.E decorre dalla data di presentazione dell’istanza all’Ufficio Consolare.

È possibile che il Comune italiano provveda d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Ugualmente, anche l’Ufficio consolare puo’ richiedere al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. può quindi avvenire anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; ma in ogni caso il cittadino ne viene informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune.

Non devono – per contro – iscriversi all’A.I.R.E.:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione, resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio, mediante apposito modulo, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.
Essa comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Al fine di facilitare ed accelerare le procedure di iscrizione si suggerisce l’esibizione (non obbligatoria) di un documento che provi l’effettivo domicilio nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette, ecc.).
L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA e si effettua tramite il Portale FAST-IT.
Per le modalità di iscrizione (invio moduli via mail, fax, ecc.) si suggerisce di contattare l’Ufficio consolare competente (La Paz, Santa Cruz, Sucre) e scaricare il modulo dalla sezione “Modulistica” di questa pagina web.

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana;
  • per trasferimento nell’A.I.R.E. di un altro Comune italiano
  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;

I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).
È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
Si ribadisce che la cancellazione dall’Aire per rimpatrio con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare può avvenire solo in seguito alla conferma dell’iscrizione del cittadino presso l’APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l’iscrizione nell’elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all’Ufficio consolare.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.