I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. I cittadini non italiani interessati al riconoscimento dell’eguaglianza di valore e di efficacia ("equipollenza") dei propri titoli di studio stranieri (conseguiti in Istituti di istruzione ufficialmente riconosciuti) ai corrispondenti titoli di studio italiani possono presentare una domanda tramite l’Ufficio Consolare. I cittadini italiani si devono invece rivolgere direttamente ad un Provveditorato agli Studi italiano, ma sempre dopo aver richiesto all’Ufficio studenti del Consolato l’emissione della "Dichiarazione di valore".
I titoli scolastici ottenuti all’estero, una volta dichiarati equipollenti ai titoli italiani di corrispondente valore (terza media, diploma di scuola media superiore o laurea), hanno in Italia valore legale; questo significa, ad esempio, che la persona in possesso della cittadinanza italiana ha diritto a partecipare ai concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione italiana.
I documenti che è necessario presentare in Consolato per richiedere la dichiarazione di valore e l’equipollenza del titolo di studio sono:
- diploma o certificato in originale o debitamente reso ufficiale, munito del sigillo o del timbro a secco della scuola o dell’istituzione universitaria e firmato in modo leggibile dal funzionario addetto;
- traduzione del documento in italiano, fedele e conforme al testo originale. La traduzione può essere eseguita dall’interessato o da un traduttore; il Consolato può riservarsi l’approvazione delle traduzioni esibite dal richiedente.
Legalizzazioni e traduzioni
(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. - Ufficio IV)
Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.
Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano.
Le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme”. Nei paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall’ufficio consolare.
Nei paesi nei quali tale figura non è prevista dall’ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’Ufficio Consolare.
Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito dell’atto (in originale) da legalizzare.
Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.
Gli atti di cui sopra sono soggetti al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.
Cliccando qui si può accedere alla specifica sezione della pagina web del Ministero degli Affari Esteri.
I documenti da legalizzare devono essere già provvisti delle legalizzazioni delle autorità locali sino al Ministero degli Esteri boliviano.