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Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

La Legge 30 diciembre 2025 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2026 e Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» ha previsto che le dichiarazioni rese dai genitori ai sensi dell’art. 4, comma 1bis, lettera b) della Legge n. 91/1992 possano essere presentate entro 3 anni (e non più entro 1 anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
Al riguardo, si rappresenta che, nell’ambito di tale modifica legislativa, è stata contestualmente prevista la gratuità di tali dichiarazioni: pertanto, per le sole dicharazioni di cui alla predetta previsione normativa non andrà più richiesto il pagamento del contributo di 250 Euro previsto dall’art. 9 bis della Legge 91/1992.
Al contrario, le dichiarazioni di cui al secondo caso da rendersi entro il 31 maggio p.d. dovranno continuare ad essere corredate dalla ricevuta di pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno.
Le modifiche stabilite dalla Legge di bilancio non hanno carattere retroattivo ma entrano in vigore dal 1° gennaio 2026. Per questa ragione, la gratuità varrà per le sole istanze presentate a partire da tale data, mentre non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate in data anteriore.