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Cittadinanza iure sanguinis (figli minori nati all’estero)

SI TRASMETTE CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS (PER DISCENDENZA) AL FIGLIO MINORENNE SE:

■c) se uno dei suoi genitori o uno dei suoi nonni possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente cittadinanza italiana;

■d) se il genitore italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
( art. 3-bis, L.91/1992)

Documentazione per ricostruzione cittadinanza IURE SANGUINIS MINORENNI

  • c) lui (lei) o uno dei suoi genitori possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente cittadinanza italiana;
  • Certificato di NON NATURALIZZAZIONE emesso dalle Autorità dell’ogni Paese in cui il genitore o il (la) nonno(a) dante causa abbia risieduto per almeno 6 mesi;
  • Se il dante causa è un(a) nonno(a), un’attestazione di NON RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA DEL GENITORE ITALIANO, emessa dalla Sede Diplomatico Consolare Italiana di ogni Paese in cui questi ha risieduto, dall’età di 18 anni;
  • Se il dante causa è un(a) nonno(a), Certificato di CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA emesso dal Comune italiano, in cui l’atto di nascita è stato trascritto, del nonno(a) italiano(a).
  • d) è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio
  • CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA del genitore italiano, emesso dal Comune Italiano di residenza; ( art. 3-bis, L.91/1992)