{"id":314,"date":"2023-07-26T17:39:05","date_gmt":"2023-07-26T15:39:05","guid":{"rendered":"https:\/\/amblapaz.esteri.it\/?page_id=314"},"modified":"2026-01-30T09:52:31","modified_gmt":"2026-01-30T13:52:31","slug":"cittadinanza-iure-sanguinis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/amblapaz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-iure-sanguinis\/","title":{"rendered":"Ricostruzione (maggiorenni)"},"content":{"rendered":"<p><strong>Requisiti<\/strong><\/p>\n<p>Alla luce della<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2025\/05\/23\/25G00082\/SG\"><strong> nuova normativa<\/strong><\/a> introdotta con la legge 23 maggio 2025 n. 74 <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2025\/05\/23\/25G00082\/SG\">link<\/a>, \u00e8 riconosciuto cittadino italiano <em>iure sanguinis<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li>il richiedente <strong>nato in Italia<\/strong> in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana<strong>, ossia che<\/strong> <strong>non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<li>il richiedente che rientra in <strong>uno dei casi<\/strong> elencati nelle <strong>lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il sopra menzionato art. 3-bis non crea un nuovo meccanismo di trasmissione della cittadinanza, introducendo tuttavia limitazioni al meccanismo preesistente, fondato sul principio <em>iure sanguinis<\/em>. Ci\u00f2 comporta che la valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), a-bis), b, c) e d) segue la preliminare verifica della trasmissione della cittadinanza da una generazione all\u2019altra.<\/p>\n<p>Pertanto, restano validi i seguenti presupposti giuridici e fattuali, ai quali si aggiungono i nuovi requisiti di cui all\u2019art. 3-bis:<\/p>\n<ul>\n<li>il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana per linea materna \u00e8 possibile solo per i figli nati dopo il 1\u00ba gennaio 1948;<\/li>\n<li>il figlio minorenne del cittadino italiano naturalizzato straniero prima del 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91) ha perso la cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>al momento della sottoscrizione dell\u2019istanza, il richiedente dovr\u00e0 risultare residente nella Circoscrizione Consolare, ininterrottamente, da almeno 6 mesi antecedenti alla prenotazione dell\u2019appuntamento.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Documentazione<\/strong><\/p>\n<p>Il giorno dell\u2019appuntamento il richiedente dovr\u00e0 consegnare tutta la documentazione in originale, debitamente legalizzata, e tradotta in italiano. <u>I documenti richiesti non verranno restituiti.<\/u><\/p>\n<p>Tale documentazione comprende:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Istanza di riconoscimento, compilata dal richiedente e da firmare il giorno dell\u2019appuntamento davanti all\u2019Ufficiale Consolare;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Albero genealogico;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Documentazione relativa alle singole generazioni;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Avo dante causa solo italiano alla nascita del richiedente o solo italiano alla morte se deceduto prima della nascita del richiedente<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>Atto di nascita *<\/strong> (da richiedere al Comune di nascita): recante i nomi dei genitori, in originale, firmato e timbrato dall\u2019Ufficiale di Stato Civile;<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>* <\/strong>Qualora l\u2019avo dante causa fosse nato prima dell\u2019istituzione dello Stato Civile presso il Comune di nascita, si dovr\u00e0 presentare il <strong>Certificato di Battesimo<\/strong>: in originale, firmato e timbrato dall\u2019ufficio parrocchiale;\u00a0legalizzato dalla Curia Vescovile competente;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Atti di Stato Civile * <\/strong>(certificati di matrimonio e morte) e \u201ccopias de libro\u201d:\u00a0in originale, apostillati se formati in uno Stato diverso dall\u2019Italia e tradotti in lingua italiana<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>* <\/strong>Qualora l\u2019avo dante causa si fosse coniugato o fosse deceduto prima dell\u2019istituzione dello Stato Civile, i relativi <strong>Atti parrocchiali<\/strong> dovranno essere presentati: in originale, firmati e timbrati dall\u2019ufficio parrocchiale, legalizzati dalla Curia Vescovile (Arzobiszpado) competente, apostillati (se non formati in Italia) e tradotti in lingua italiana;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Certificato di \u201cnon naturalizzazione\u201d:<\/strong><strong>\u00a0<\/strong>rilasciato dall\u2019Autorit\u00e0 competente di ciascuno Stato di residenza dell\u2019avo dante causa (per la Bolivia, l\u2019Autorit\u00e0 competente \u00e8 la \u201c<em>Migraci\u00f2n<\/em>\u201d), apostillato e tradotto in lingua italiana.5.<strong> Eventuale ascendente di prima generazione<\/strong>, i cui atti di Stato Civile siano formati all\u2019estero:<\/li>\n<li><strong>Atti di Stato Civile* (certificati di nascita, matrimonio, morte) <\/strong>e \u201ccopias de libro\u201d:\u00a0in originale, apostillati se formati in uno Stato diverso da Italia e tradotti in lingua italiana<\/li>\n<\/ul>\n<p>* Per le generazioni nate e\/o coniugate e\/o decedute prima dell\u2019istituzione del Registro Civile, i relativi <strong>Atti Parrocchiali<\/strong> dovranno essere presentati:\u00a0in originale, firmati e timbrati dall\u2019ufficio parrocchiale, legalizzati dalla Curia Vescovile (Arzobiszpado) competente, apostillati (se non formati in Italia) e tradotti in lingua italiana;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Copia di un documento d\u2019identit\u00e0 <\/strong>(per le generazioni ancora in vita);6. <strong><strong>Richiedente:<\/strong><\/strong><\/li>\n<li><strong>Atti di Stato Civile* (certificati di nascita, matrimonio) <\/strong>e \u201ccopias de libro\u201d: in originale, apostillati se formati in uno Stato diverso da Italia e tradotti in lingua italiana o <strong>eventuali sentenze<\/strong> (ad esempio di adozione* o riconoscimento giudiziale) dovranno essere presentate:\u00a0in originale e in formato integrale, recanti \u201cAttestazione di passaggio in giudicato\u201d (vale a dire che la sentenza \u00e8 \u00a0\u201c<em>EJECUTORIADA<\/em>\u201d o che riveste il carattere di \u201c<em>COSA JUZGADA<\/em>\u201d, con indicazione della data a partire dalla quale la sentenza \u00e8 definitiva), apostillate e tradotte in lingua italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Pagamento<\/strong><\/p>\n<p>Il pagamento viene effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario in boliviani per l\u2019importo vigente alla data dell\u2019appuntamento, reperibile alla pagina web al link: <a href=\"https:\/\/amblapaz.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Tariffa-III-Trim-2025-1.pdf\">tariffe consolari<\/a><\/p>\n<h5><span style=\"color: #ff0000;\">L\u2019Ufficio si riserva la facolt\u00e0 di richiedere documenti aggiuntivi oltre a quelli sopraindicati per valutare meglio la richiesta, spesso a causa della necessit\u00e0 di verifiche approfondite.<\/span><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Requisiti Alla luce della nuova normativa introdotta con la legge 23 maggio 2025 n. 74 link, \u00e8 riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis: il richiedente nato in Italia in qualsiasi data; il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra 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