{"id":344,"date":"2023-07-26T20:32:08","date_gmt":"2023-07-26T18:32:08","guid":{"rendered":"https:\/\/amblapaz.esteri.it\/?page_id=344"},"modified":"2026-03-12T12:54:08","modified_gmt":"2026-03-12T16:54:08","slug":"anagrafe","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/amblapaz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe\/","title":{"rendered":"Anagrafe (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero.<br \/>\nL\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470\/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti, quali per esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>la possibilit\u00e0 di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l&#8217;elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all&#8217;U.E.;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identit\u00e0 e di viaggio, nonch\u00e9 certificazioni;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli si rimanda alla sezione <a href=\"https:\/\/amblapaz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/autoveicoli-e-patenti-di-guida\/\">Autoveicoli e patenti di guida<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Tutti i cittadini italiani che trasferiscono all\u2019estero la loro residenza <strong>devono<\/strong>, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare.<\/li>\n<li>quelli che gi\u00e0 vi risiedono, sia perch\u00e9 nati all\u2019estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\">L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero) \u00e8 <strong>necessaria<\/strong> per ottenere i certificati che sono rilasciati ai residenti dall\u2019Ufficio consolare. L\u2019iscrizione permette inoltre di <strong>ottenere il passaporto in tempi piu\u2019 brevi<\/strong> e di esercitare il <strong>diritto di voto<\/strong> all\u2019estero.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">L\u2019iscrizione in A.I.R.E decorre dalla data di presentazione dell\u2019istanza all\u2019Ufficio Consolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u00c8 possibile che il Comune italiano provveda d\u2019ufficio all\u2019iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all\u2019estero. Ugualmente, <strong>anche l\u2019Ufficio consolare<\/strong> puo\u2019 richiedere al Comune italiano l\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. del cittadino per il quale \u2013 in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) \u2013 ha constatato l\u2019effettiva e permanente residenza all\u2019estero. L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. pu\u00f2 quindi avvenire anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; ma in ogni caso il cittadino ne viene informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune.<\/p>\n<p><strong>Non devono &#8211; per contro &#8211; iscriversi all\u2019A.I.R.E.: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>le persone che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;<\/li>\n<li>i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;<\/li>\n<li>i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all\u2019estero.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di <strong>dichiarazione<\/strong>, resa dall\u2019interessato all\u2019Ufficio consolare competente per territorio, mediante apposito modulo, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.<br \/>\nEssa comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<br \/>\nAl fine di facilitare ed accelerare le procedure di iscrizione si suggerisce l\u2019esibizione (non obbligatoria) di un documento che provi l\u2019effettivo domicilio nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 estera, permesso di soggiorno, carta di identit\u00e0 straniera, bollette, ecc.).<br \/>\nL\u2019iscrizione pu\u00f2 anche avvenire d\u2019ufficio, sulla base di informazioni di cui l\u2019Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.<br \/>\nL&#8217;iscrizione all&#8217;A.I.R.E. \u00e9 <strong>GRATUITA<\/strong> e si effettua tramite il Portale <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">FAST-IT<\/a>.<br \/>\nPer le modalit\u00e0 di iscrizione (invio moduli via mail, fax, ecc.) si suggerisce di contattare l\u2019Ufficio consolare competente (La Paz,\u00a0Santa Cruz, Sucre) e scaricare il modulo dalla sezione \u201c<a href=\"https:\/\/amblapaz.esteri.it\/Templates\/PaginaInterna.aspx?NRMODE=Published&amp;NRNODEGUID=%7b533A1F51-C325-4B28-8F1F-BAFABB9411D1%7d&amp;NRORIGINALURL=%2fAmbasciata_LaPaz%2fMenu%2fIn_linea_con_utente%2fModulistica%2f&amp;NRCACHEHINT=NoModifyGuest\">Modulistica<\/a>\u201d di questa pagina web.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;aggiornamento dell&#8217;A.I.R.E. dipende dal cittadino.<br \/>\n<\/strong>L&#8217;interessato deve tempestivamente comunicare all\u2019ufficio consolare:<\/p>\n<ul>\n<li>il trasferimento della propria residenza o abitazione;<\/li>\n<li>le modifiche dello stato civile anche per l\u2019eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);<\/li>\n<li>il rientro definitivo in Italia;<\/li>\n<li>la perdita della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.<br \/>\n<\/strong><br \/>\n\u00c8 importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.<\/p>\n<p>La <strong>cancellazione<\/strong> dall&#8217;A.I.R.E. avviene:<\/p>\n<ul>\n<li>per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;<\/li>\n<li>per irreperibilit\u00e0 presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non pi\u00f9 valido l\u2019indirizzo all\u2019estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;<\/li>\n<li>per perdita della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>per trasferimento nell\u2019A.I.R.E. di un altro Comune italiano<\/li>\n<li>per iscrizione nell\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall&#8217;estero o rimpatrio;<\/li>\n<\/ul>\n<p>I cittadini <strong>iscritti AIRE<\/strong> che rientrano <strong>definitivamente<\/strong> in Italia <strong>dovranno presentarsi presso il Comune<\/strong> dove hanno deciso di stabilirsi per <strong>dichiarare il nuovo indirizzo di residenza<\/strong>.<br \/>\nNella stessa data il <strong>Comune<\/strong> provveder\u00e0 alla <strong>cancellazione dall\u2019AIRE<\/strong> con <strong>contestuale iscrizione in APR<\/strong> (Anagrafe Popolazione Residente).<br \/>\n\u00c8 <strong>cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza<\/strong> che registrer\u00e0 nei propri schedari consolari il rimpatrio.<br \/>\nSi ribadisce che la <strong>cancellazione dall&#8217;Aire per rimpatrio<\/strong> con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare <strong>pu\u00f2 avvenire solo in seguito alla conferma dell&#8217;iscrizione del cittadino presso l&#8217;APR da parte del Comune italiano<\/strong>, che ripristina la residenza anagrafica e l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne d\u00e0 comunicazione all&#8217;Ufficio consolare.<\/p>\n<p><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. \u00a0Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<header class=\"entry-header\"><\/header>\n<div class=\"entry-content\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. 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