{"id":4693,"date":"2025-08-05T16:36:30","date_gmt":"2025-08-05T20:36:30","guid":{"rendered":"https:\/\/amblapaz.esteri.it\/?page_id=4693"},"modified":"2026-04-09T13:24:24","modified_gmt":"2026-04-09T17:24:24","slug":"acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/amblapaz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-minorenni\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero\/","title":{"rendered":"Acquisto cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)"},"content":{"rendered":"<p><strong>Normativa e requisiti<\/strong><\/p>\n<p>Il comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dell\u2019articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74\/2025, prevede due casi in cui i <strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong> da genitore cittadino, che non trasmette automaticamente la cittadinanza, possono acquistare la cittadinanza italiana per \u201cbeneficio di legge\u201d.<\/p>\n<p>Il <strong>minore<\/strong> che eventualmente ne benefici, <strong>non<\/strong> sar\u00e0 <strong>cittadino per nascita<\/strong> o <em>iure sanguinis<\/em>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.<\/p>\n<p><strong>1. Il primo caso<\/strong> (<u>comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>) prevede i seguenti requisiti che devono essere posseduti <strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em> (art. 14 della legge n. 91\/1992).<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita<\/strong>\u00a0(o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<br \/>\n<strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione pu\u00f2 essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.<span style=\"color: #ff0000;\">La Legge 30 diciembre 2025 &#8220;Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno 2026 e Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028&#8221; ha previsto che le dichiarazioni rese dai genitori ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1bis, lettera b) della Legge n. 91\/1992 possano essere presentate <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>entro 3 anni<\/strong><\/span> (<span style=\"text-decoration: underline;\">e non pi\u00f9 entro 1 anno<\/span>) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\">Al riguardo, si rappresenta che, nell&#8217;ambito di tale modifica legislativa, \u00e8 stata contestualmente prevista la <strong>gratuit\u00e0<\/strong> di tali dichiarazioni: pertanto, <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>pe<\/strong><strong>r le dicharazioni di cui alla predetta previsione normativa NON andr\u00e0 pi\u00f9 versato il contributo di 250 Euro<\/strong><\/span> previsto dall&#8217;art. 9 bis della Legge 91\/1992.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\">Le modifiche stabilite dalla Legge di bilancio non hanno carattere retroattivo ma <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>entrano in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2026<\/strong><\/span>. Per questa ragione, la gratuit\u00e0 varr\u00e0 per le sole istanze presentate a partire da tale data, mentre <span style=\"text-decoration: underline;\">non \u00e8 previsto alcun rimborso<\/span> per le istanze gi\u00e0 presentate in data anteriore.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2. Il secondo caso<\/strong> (<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 della legge n. 74\/2025<\/u>) si applica quando sussistono <strong>tutte <\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione<\/u><\/strong>,cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al\u00a0<strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita<\/u> <\/strong><strong>che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.\u00a0<\/strong>In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare\u00a0<strong><u>entro il 31 maggio 2029<\/u><\/strong>. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le\u00a0<strong>dichiarazioni dovranno essere rese <span style=\"text-decoration: underline;\">presenzialmente<\/span> presso l\u2019Ambasciata, il giorno dell&#8217;appuntamento comunicato per e-mail dal funzionario di Stato Civile.<\/strong><\/p>\n<p>Occorrer\u00e0 allegare anche documento d\u2019identit\u00e0 del richiedente e del figlio\/a,\u00a0prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.<\/p>\n<p>Per i cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potr\u00e0 essere sostituito da una\u00a0dichiarazione sostitutiva di certificazione.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\">La Legge 30 diciembre 2025 &#8220;Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno 2026 e Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028&#8221; ha previsto <\/span><span style=\"color: #ff0000;\">la <strong>gratuit\u00e0<\/strong> di tali dichiarazioni: pertanto, <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>pe<\/strong><strong>r le dicharazioni di cui alla predetta previsione normativa NON andr\u00e0 pi\u00f9 versato il contributo di 250 Euro<\/strong><\/span> previsto dall&#8217;art. 9 bis della Legge 91\/1992.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\">Le modifiche stabilite dalla Legge di bilancio non hanno carattere retroattivo ma <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>entrano in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2026<\/strong><\/span>. Per questa ragione, la gratuit\u00e0 varr\u00e0 per le sole istanze presentate a partire da tale data, mentre<span style=\"text-decoration: underline;\"> non \u00e8 previsto alcun rimborso<\/span> per le istanze gi\u00e0 presentate in data anteriore.<\/span><\/li>\n<li style=\"list-style-type: none;\">Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Documentazione<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Documentazione necessaria per avviare la pratica di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.<\/p>\n<ol>\n<li>istanza da compilare per ogni figlio (<a href=\"https:\/\/amblapaz.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Istanza-cittadinanza-per-beneficio-di-legge.doc\"><span style=\"text-decoration: underline;\">scarica modulo<\/span><\/a>)<\/li>\n<li>dichiarazione debitamente compilata e firmata innanzi all\u2019Ufficio (o delegato) di Stato civile dell\u2019Ambasciata<\/li>\n<li>copia del documento d\u2019identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 fronte\/retro di tutto il nucleo familiare;<\/li>\n<li>documentazione attestante la residenza in Bolivia del nucleo familiare (in particolare del figlio minore e del genitore italiano), emessa dalla FELCC denominata &#8220;VERIFICACI\u00d3N POLICIAL DOMICILIARIA DE CIUDADANO&#8221;<\/li>\n<li><strong>certificato di nascita<\/strong> del minore e copia integrale dell\u2019atto di nascita (\u201ccopia de libro\u201d) in originale, apostillati se formati in uno Stato diverso dall\u2019Italia e tradotti in lingua italiana o <strong>eventuale sentenza<\/strong> (ad esempio di adozione o riconoscimento giudiziale), che dovr\u00e1 essere presentata in originale e in formato integrale, recante \u201cAttestazione di passaggio in giudicato\u201d (vale a dire che la sentenza \u00e8 \u201c<em>EJECUTORIADA<\/em>\u201d o che riveste il carattere di \u201c<em>COSA JUZGADA<\/em>\u201d, con indicazione della data a partire dalla quale la sentenza \u00e8 definitiva), apostillata e tradotta in lingua italiana.<\/li>\n<li>attestazione dello stato di &#8220;CITTADINANZA PER NASCITA&#8221; del genitore italiano, emessa dal Comune in cui \u00e8 stato trascritto l&#8217;atto di nascita<\/li>\n<\/ol>\n<h5><span style=\"color: #ff0000;\">L&#8217;Ufficio si riserva la facolt\u00e0 di richiedere documenti aggiuntivi oltre a quelli sopraindicati per valutare meglio la richiesta, spesso a causa della necessit\u00e0 di verifiche approfondite.<\/span><\/h5>\n<p>Le domande devono essere inviate alla mail <a href=\"mailto:amblapaz.statocivile@esteri.it\">amblapaz.statocivile@esteri.it<\/a> allegando la documentazione precedentemente elencata in formato PDF (che sia leggibile).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Normativa e requisiti Il comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dell\u2019articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74\/2025, prevede due casi in cui i figli minorenni nati all\u2019estero da genitore cittadino, che non trasmette automaticamente la cittadinanza, possono acquistare la cittadinanza italiana per \u201cbeneficio di legge\u201d. 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