{"id":71,"date":"2023-04-11T18:19:16","date_gmt":"2023-04-11T16:19:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=71"},"modified":"2025-02-05T16:04:36","modified_gmt":"2025-02-05T20:04:36","slug":"servizi-notarili","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/amblapaz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/servizi-notarili\/","title":{"rendered":"Servizi notarili"},"content":{"rendered":"<p>I servizi notarili pi\u00f9 frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare sono:<\/p>\n<ul>\n<li>Procure<\/li>\n<li>Testamenti<\/li>\n<li>Atti Pubblici<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 di autenticazione<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.<br \/>\nIl provvedimento prevede che il Capo dell\u2019Ufficio Consolare continui in ogni caso a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti o internazionali.<br \/>\nEgli pu\u00f2 inoltre ricevere &#8211; previa verifica della oggettiva e documentata impossibilit\u00e0 da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco &#8211; atti che rivestono carattere di necessit\u00e0 e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.<\/p>\n<p><strong>PROCURA<\/strong><\/p>\n<p>La procura \u00e8 l\u2019atto mediante il quale un soggetto (rappresentato) conferisce ad altro soggetto (rappresentante) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgeranno direttamente in capo al rappresentato.<br \/>\nLe procure, a seconda che vengano conferite per il compimento di attivit\u00e0 non preventivamente determinate o per lo svolgimento di specifici compiti, possono essere generali o speciali.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Procura generale:<br \/>\n<\/strong>con questo atto l&#8217;interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale pu\u00f2 essere rilasciata a tempo indeterminato ed \u00e8 efficace fino a revoca;<\/li>\n<li><strong>Procura speciale:<br \/>\n<\/strong>con questo atto l&#8217;interessato affida al rappresentante la gestione di una parte specifica dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l&#8217;incarico particolare per il quale \u00e8 stata rilasciata si conclude.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il primo comma dell\u2019art. 28 del D.lgs. n. 71\/2011 \u201c<em>Ordinamento e funzioni degli uffici consolar<\/em>i\u201d, entrato in vigore il 28 maggio 2011, prescrive che le funzioni consolari in materia notarile possono essere esercitate <strong>esclusivamente nei confronti dei cittadini italiani<\/strong> e non pi\u00f9 anche dei non cittadini, come era invece previsto dalla precedente normativa. In particolare, nel caso di danti procura (generale o speciale) cittadini stranieri, il Capo dell\u2019Ufficio consolare non potr\u00e0 esercitare in merito le proprie competenze notarili.<\/p>\n<p><strong>DATI E DOCUMENTI NECESSARI PER CONFERIRE UNA PROCURA<br \/>\nProcura Generale:<br \/>\n<\/strong>Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura generale (N.B.: se il richiedente \u00e8 coniugato e il regime patrimoniale prescelto \u00e8 la comunione dei beni, la procura deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi).<br \/>\n<strong>Procura Speciale:<br \/>\n<\/strong>Procura speciale alle liti.<br \/>\nSi conferisce al proprio avvocato di fiducia per essere rappresentati in giudizio in Italia. Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile, previo appuntamento,\u00a0 con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura, l&#8217;indirizzo dello studio in cui esercita la professione e i dati di riferimento della causa (tribunale competente e tipo di causa).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Procura speciale per l&#8217;acquisto o la vendita di immobili.<br \/>\n<\/strong>Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura ed una dettagliata descrizione dei beni (eventualmente copia dell&#8217;estratto catastale).<\/li>\n<li><strong>Procura speciale per la vendita di autovetture.<br \/>\n<\/strong>Per conferire tale procura, occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura e il libretto di propriet\u00e0 dell&#8217;autovettura.<\/li>\n<li><strong>Procura speciale a riscuotere.<br \/>\n<\/strong>Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura, il numero, la data di emissione e la denominazione dell&#8217;Ufficio pagatore, se si tratta di vaglia postale o assegno bancario (N.B.: nel caso di prelievo di somme da un conto corrente bancario o postale, occorre indicare il nome dell&#8217;Istituto bancario o dell&#8217;Ufficio postale, il numero del conto o del libretto di deposito e la somma che si intende far prelevare dal conto).<\/li>\n<li><strong>Procura speciale per accettazione di eredit\u00e0.<br \/>\n<\/strong>Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura, i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.<\/li>\n<li><strong>Procura speciale per rinuncia ad eredit\u00e0.<br \/>\n<\/strong>Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura, i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.<\/li>\n<li><strong>Procura speciale per accettazione di donazione.<br \/>\n<\/strong>Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura, le generalit\u00e0 del donante, la descrizione dettagliata dei beni oggetto della donazione.<\/li>\n<li><strong>Procura speciale a donare.<br \/>\n<\/strong>Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura, la descrizione dettagliata dei beni (con dati catastali se si tratta di un immobile) oggetto della donazione; le generalit\u00e0 complete del beneficiario della donazione.<\/li>\n<li><strong>Procura speciale per pubblicazioni.<br \/>\n<\/strong>Per conferire tale procura occorre che i futuri sposi si presentino di persona all&#8217;Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete delle persone cui intendono conferire la procura.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La procura non ha effetto se non \u00e8 conferita con le forme prescritte per l&#8217;atto che il rappresentante deve concludere.<\/p>\n<p><strong>Colui che ha rilasciato una procura pu\u00f2 in qualsiasi momento revocarla, a meno che nell&#8217;atto non sia stato specificato che la procura \u00e8 irrevocabile.<\/strong> La revoca pu\u00f2 riguardare sia una procura rilasciata nel Consolato della circoscrizione presso cui l&#8217;interessato \u00e8 residente, sia rilasciata presso altri Consolati o presso un notaio italiano. Per ottenere la revoca di una procura, l&#8217;interessato deve presentarsi all&#8217;Ufficio Notarile con una copia della procura che intende revocare o, in sua mancanza, con tutti i dati essenziali della medesima (ad esempio: il Consolato o il Notaio che \u00e8 intervenuto nell&#8217;atto, la data del rilascio, il numero di repertorio, i dati personali completi del mandatario). L&#8217;interessato deve provvedere per proprio conto a trasmettere la revoca al procuratore revocato ed al notaio italiano presso il quale era depositata la procura revocata.<br \/>\nIl rilascio della procura \u00e8 soggetto al <strong>pagamento dei diritti<\/strong> di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.<br \/>\nIn attuazione dell\u2019art. 28 del D. Lgs. 71\/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 <strong>limita, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012, l\u2019erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia.<\/strong><br \/>\nTale scelta si basa, in primo luogo, sull\u2019esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessit\u00e0 di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all\u2019Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la <strong>presenza in loco di adeguati servizi notarili<\/strong>.<br \/>\nPer avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.<br \/>\nIl provvedimento prevede tuttavia che il Capo dell\u2019Ufficio Consolare possa ricevere &#8211; previa verifica della oggettiva e documentata impossibilit\u00e0 da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco &#8211; atti che rivestono carattere di necessit\u00e0 e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.<\/p>\n<p><strong>TESTAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>Il testamento pubblico \u00e8 la dichiarazione orale di volont\u00e0 del testatore resa al funzionario consolare delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni. La dichiarazione di volont\u00e0 \u00e8 ridotta in iscritto a cura dello stesso funzionario.<br \/>\nIl testatore, munito di un valido documento di riconoscimento, dovr\u00e0 presentarsi &#8211; previo appuntamento &#8211; presso l\u2019ufficio consolare con due testimoni.<br \/>\nNel <strong>testamento segreto<\/strong> invece le funzioni dell\u2019Ufficio notarile si limitano al ricevimento formale dell&#8217;atto sigillato (il cui contenuto, dunque, rimane segreto) ed al suo deposito nell&#8217;Ufficio.<br \/>\nIl testatore dovr\u00e0 presentarsi &#8211; previo appuntamento &#8211; presso l\u2019ufficio consolare munito di un valido documento di riconoscimento.<br \/>\nIl <strong>testamento olografo<\/strong>, infine, \u00e8 interamente scritto di pugno dal testatore e pu\u00f2 essere depositato in ogni luogo e presso chiunque.<br \/>\nGli atti di ricevimento, revoca, deposito, ecc. di testamenti sono soggetti al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.<\/p>\n<p><strong>ATTI PUBBLICI<\/strong><\/p>\n<p>Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l\u2019atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell&#8217;atto pubblico. Per atto pubblico si intende il documento che fa prova legale di fatti o atti giuridici in quanto redatto, con le prescritte formalit\u00e0, da un pubblico ufficiale al quale l&#8217;ordinamento ha attribuito la relativa potest\u00e0.<br \/>\nIn attuazione dell\u2019art. 28 del D. Lgs. 71\/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 <strong>limita, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012, l\u2019erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia.<br \/>\n<\/strong>Tale scelta si basa, in primo luogo, sull\u2019esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessit\u00e0 di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all\u2019Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la <strong>presenza in loco di adeguati servizi notarili<\/strong>.<br \/>\nPer avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.<br \/>\nIl provvedimento prevede tuttavia che il Capo dell\u2019Ufficio Consolare possa ricevere &#8211; previa verifica della oggettiva e documentata impossibilit\u00e0 da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco &#8211; atti che rivestono carattere di necessit\u00e0 e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.<\/p>\n<p><strong>ATTIVIT\u00c0 DI AUTENTICAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>AUTENTICAZIONE NOTARILE DI FIRMA.<br \/>\nL&#8217;autentica notarile di firma (ex art. 1 Legge Notarile) pu\u00f2 essere effettuata, ai sensi dell\u2019art. 28 del D. Lgs. n. 71\/2011, solo a favore di cittadini italiani. La nozione generale di sottoscrizione autenticata \u00e8 data dall\u2019art. 2703, comma 2, del codice civile: \u201cl\u2019autenticazione consiste nell\u2019attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione \u00e8 stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l\u2019identit\u00e0 della persona che sottoscrive\u201d. Ai sensi dell\u2019art. 2702 c.c., l\u2019autentica di firma non conferisce alcun carattere di autenticit\u00e0 alla sostanza dell\u2019atto, ma fa prova, fino a querela di falso, della sua provenienza. Le modalit\u00e0 di autenticazione di firma da parte del notaio &#8211; rette dagli artt. 2703 del codice civile, 72 della Legge Notarile n. 89\/1913, 86 del Regolamento notarile (approvato con R.D. 10 settembre 1914, n. 1326) e 20 della l. n. 15\/1968 &#8211; si applicano anche all&#8217;autentica notarile consolare.<\/p>\n<p><strong>AUTENTICAZIONE AMMINISTRATIVA DI FIRMA:<br \/>\n<\/strong>Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che, per i cittadini italiani o dell\u2019Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (art. 3), la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non deve pi\u00f9 essere autenticata, ma \u00e8 sufficiente allegarvi copia di un valido documento di identit\u00e0 del sottoscrittore. L\u2019autentica rimane invece necessaria, anche per gli stessi soggetti ex art. 3 sopracitato, in caso di istanza presentata a privati ovvero a fini di riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad esempio, in caso di deleghe per ritiro di pensioni, passaggi di propriet\u00e0 di veicoli, apertura di un conto in banca, ecc.). Per gli stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia e non cittadini dell\u2019Unione Europea, l\u2019autentica amministrativa \u00e8 sempre necessaria.<br \/>\nDifferenze tra autenticazione notarile e autenticazione amministrativa.<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019autenticazione amministrativa si caratterizza per la pluralit\u00e0 dei soggetti legittimati all\u2019autenticazione (indicati all\u2019art. 21 D.P.R. 445\/2000: notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco), che costituisce un\u2019eccezione al principio generale della competenza notarile.<\/li>\n<li>L\u2019autentica amministrativa si limita a documentare una situazione giuridica o fattuale, senza costituirla o modificarla, a riprodurre informazioni desunte da altri atti gi\u00e0 documentati e non ha distinta ed autonoma efficacia giuridica.<\/li>\n<li>Nell&#8217;autentica notarile, inoltre, il funzionario non si limita ad attestare che la firma sul documento \u00e8 stata apposta in sua presenza, ma controlla che il contenuto dell&#8217;atto sia conforme alla legge, all&#8217;ordine pubblico e al buon costume.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA: <\/strong><br \/>\nConsiste nell&#8217;attestazione che un&#8217;immagine fotografica corrisponde alla persona dell&#8217;interessato.<br \/>\nIl richiedente dovr\u00e0 presentarsi &#8211; previo appuntamento &#8211; presso l\u2019ufficio consolare munito di un valido documento di riconoscimento e del documento o della fotografia da autenticare.<br \/>\nL\u2019attivit\u00e0 di autenticazione \u00e8 soggetta al <strong>pagamento dei diritti<\/strong> di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.<br \/>\nIn attuazione dell\u2019art. 28 del D. Lgs. 71\/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 <strong>limita, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012, l\u2019erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia.<br \/>\n<\/strong>Tale scelta si basa, in primo luogo, sull\u2019esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessit\u00e0 di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all\u2019Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la <strong>presenza in loco di adeguati servizi notarili. <\/strong><br \/>\nIl provvedimento prevede comunque che il Capo dell\u2019Ufficio Consolare possa ricevere &#8211; previa verifica della oggettiva e documentata impossibilit\u00e0 da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco &#8211; atti che rivestono carattere di necessit\u00e0 e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>NORMATIVA DI RIFERIMENTO<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 \u2013 Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari.<\/li>\n<li>Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 in materia di esercizio delle funzioni notarili.<\/li>\n<li>Codice civile artt. 1387-1400.<\/li>\n<li>Codice civile artt. 601-608.<\/li>\n<li>Legge 16 febbraio 1913, n. 89. Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.<\/li>\n<li>R.D. 10 settembre 1914, n. 1326. Approvazione del regolamento per l&#8217;esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l&#8217;ordinamento del notariato e degli archivi notarili.<\/li>\n<li>D.P.R.\u00a0 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per la consultazione della normativa italiana vigente si consiglia di visitare il sito <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\">www.normattiva.it<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"I servizi notarili pi\u00f9 frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare sono: Procure Testamenti Atti Pubblici Attivit\u00e0 di autenticazione Per avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti. 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