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Cittadinanza (minorenni)

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.
La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link

Se il minore è nato dentro il matrimonio è necessario effettuare la trascrizione del matrimonio al Comune italiano, prima di inviare la richiesta per il minore.

Il richiedente (minore) che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis della legge sopraindicata, deve presentare istanza per Cittadinanza iure sanguinis (figli minori nati all’estero)

NOTA BENE: i seguenti casi rientrano in CITTADINANZA PER NASCITA

  • Se il genitore (o nonno/a) italiano possiede (o possedeva al momento della morte) e prima della nascita del figlio (nipote) esclusivamente la cittadinanza italiana (ovvero non si è mai naturalizzato in un altro Paese),
  • Se il genitore italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio.

Quindi se si rientra in uno di questi casi NON si deve presentare la richiesta per BENEFICIO DI LEGGE.

Coloro che non rientrano nei casi precedentemente descritti devono consultare la sezione Acquisto cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER TUTTE LE PRATICHE:

  • Certificato di Nascita e la Copia del Libro di Nascite (la Partida) del minore;
  • Documenti di identità validi di tutto il nucleo famigliare;
  • Certificati di residenza, “Verificaciòn Policiàl Domiciliaria Del Ciudadano” per il nucleo familiare (il minore e il genitore con cui il minore vive);
  • Eventuale certificato di residenza dell’altro genitore, se non residente in Bolivia;
  • Certificato di CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA emesso dal Comune italiano, in cui l’atto di nascita è stato trascritto, del genitore italiano.

N.B. Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale, debitamente legalizzata, e tradotta in italiano.

I documenti richiesti non verranno restituiti.