SI TRASMETTE CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS (PER DISCENDENZA) AL FIGLIO MINORENNE SE:
■c) se uno dei suoi genitori o uno dei suoi nonni possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente cittadinanza italiana;
■d) se il genitore italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
( art. 3-bis, L.91/1992)
Documentazione per ricostruzione cittadinanza IURE SANGUINIS MINORENNI
- c) lui (lei) o uno dei suoi genitori possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente cittadinanza italiana;
- Certificato di NON NATURALIZZAZIONE emesso dalle Autorità dell’ogni Paese in cui il genitore o il (la) nonno(a) dante causa abbia risieduto per almeno 6 mesi;
- Se il dante causa è un(a) nonno(a), un’attestazione di NON RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA DEL GENITORE ITALIANO, emessa dalla Sede Diplomatico Consolare Italiana di ogni Paese in cui questi ha risieduto, dall’età di 18 anni;
- Se il dante causa è un(a) nonno(a), Certificato di CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA emesso dal Comune italiano, in cui l’atto di nascita è stato trascritto, del nonno(a) italiano(a).
- d) è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio
- CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA del genitore italiano, emesso dal Comune Italiano di residenza; ( art. 3-bis, L.91/1992)