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Ricostruzione (maggiorenni)

Requisiti

Alla luce della nuova normativa introdotta con la legge 23 maggio 2025 n. 74 link, è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis:

  • il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
  • il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis.

Il sopra menzionato art. 3-bis non crea un nuovo meccanismo di trasmissione della cittadinanza, introducendo tuttavia limitazioni al meccanismo preesistente, fondato sul principio iure sanguinis. Ciò comporta che la valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), a-bis), b, c) e d) segue la preliminare verifica della trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra.

Pertanto, restano validi i seguenti presupposti giuridici e fattuali, ai quali si aggiungono i nuovi requisiti di cui all’art. 3-bis:

  • il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948;
  • il figlio minorenne del cittadino italiano naturalizzato straniero prima del 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91) ha perso la cittadinanza italiana;
  • al momento della sottoscrizione dell’istanza, il richiedente dovrà risultare residente nella Circoscrizione Consolare, ininterrottamente, da almeno 6 mesi antecedenti alla prenotazione dell’appuntamento.

Documentazione

Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale, debitamente legalizzata, e tradotta in italiano. I documenti richiesti non verranno restituiti.

Tale documentazione comprende:

  1. Istanza di riconoscimento, compilata dal richiedente e da firmare il giorno dell’appuntamento davanti all’Ufficiale Consolare;
  2. Albero genealogico;
  3. Documentazione relativa alle singole generazioni;
  4. Avo dante causa solo italiano alla nascita del richiedente o solo italiano alla morte se deceduto prima della nascita del richiedente
  • Atto di nascita * (da richiedere al Comune di nascita): recante i nomi dei genitori, in originale, firmato e timbrato dall’Ufficiale di Stato Civile;

* Qualora l’avo dante causa fosse nato prima dell’istituzione dello Stato Civile presso il Comune di nascita, si dovrà presentare il Certificato di Battesimo: in originale, firmato e timbrato dall’ufficio parrocchiale; legalizzato dalla Curia Vescovile competente;

  • Atti di Stato Civile * (certificati di matrimonio e morte) e “copias de libro”: in originale, apostillati se formati in uno Stato diverso dall’Italia e tradotti in lingua italiana

* Qualora l’avo dante causa si fosse coniugato o fosse deceduto prima dell’istituzione dello Stato Civile, i relativi Atti parrocchiali dovranno essere presentati: in originale, firmati e timbrati dall’ufficio parrocchiale, legalizzati dalla Curia Vescovile (Arzobiszpado) competente, apostillati (se non formati in Italia) e tradotti in lingua italiana;

  • Certificato di “non naturalizzazione”: rilasciato dall’Autorità competente di ciascuno Stato di residenza dell’avo dante causa (per la Bolivia, l’Autorità competente è la “Migraciòn”), apostillato e tradotto in lingua italiana.5. Eventuale ascendente di prima generazione, i cui atti di Stato Civile siano formati all’estero:
  • Atti di Stato Civile* (certificati di nascita, matrimonio, morte) e “copias de libro”: in originale, apostillati se formati in uno Stato diverso da Italia e tradotti in lingua italiana

* Per le generazioni nate e/o coniugate e/o decedute prima dell’istituzione del Registro Civile, i relativi Atti Parrocchiali dovranno essere presentati: in originale, firmati e timbrati dall’ufficio parrocchiale, legalizzati dalla Curia Vescovile (Arzobiszpado) competente, apostillati (se non formati in Italia) e tradotti in lingua italiana;

  • Copia di un documento d’identità (per le generazioni ancora in vita);6. Richiedente:
  • Atti di Stato Civile* (certificati di nascita, matrimonio) e “copias de libro”: in originale, apostillati se formati in uno Stato diverso da Italia e tradotti in lingua italiana o eventuali sentenze (ad esempio di adozione* o riconoscimento giudiziale) dovranno essere presentate: in originale e in formato integrale, recanti “Attestazione di passaggio in giudicato” (vale a dire che la sentenza è  “EJECUTORIADA” o che riveste il carattere di “COSA JUZGADA”, con indicazione della data a partire dalla quale la sentenza è definitiva), apostillate e tradotte in lingua italiana.

Pagamento

Il pagamento viene effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario in boliviani per l’importo vigente alla data dell’appuntamento, reperibile alla pagina web al link: tariffe consolari