CITTADINANZA PER FILIAZIONE/DISCENDENZA (“iure sanguinis”)
Il requisito fondamentale per poter presentare ogni tipo di richiesta di cittadinanza, a questa Ambasciata, è la residenza nella circoscrizione consolare di questa Sede.
Due generazioni di adulti (ed eventualmente anche minori) della stessa famiglia possono presentare istanza di cittadinanza contestualmente.
É cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani. La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato alla cittadinanza.
La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948.
Acquista altresì la cittadinanza italiana il figlio minore convivente con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.
Diversamente dal passato la normativa ora vigente consente il possesso di più di una cittadinanza.
Accertamento del possesso della cittadinanza. Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano, occorre accertarla e avere la conferma che tutti gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia è l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
Per avviare la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana a stranieri di ceppo italiano (c.d. ricostruzione), occorre
consegnare la documentazione sottoelencata:
- Atto di nascita dell’antenato (avo) nato in Italia;
- Certificato di naturalizzazione o mancata naturalizzazione dell’avo, provvisto di Apostille e traduzione (se formato all’estero);
- Atto di matrimonio dell’avo, provvisto di Apostille e traduzione (se formato all’estero);
- Atto di morte dell’avo provvisto di Apostille e traduzione (se formato all’estero);
- Atti di nascita, matrimonio e morte, provvisti di Apostille e traduzione, di tutti i discendenti dell’avo provvisti di Apostille e traduzione (se formati all’estero);
- Atto di nascita del richiedente, provvisto di Apostille e traduzione (se formato all’estero);
- Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validitá;
- Attestato di residenza del richiedente (RIF, bolletta di utenza, certificato rilasciato dalle Autorità locali;
- Ricevuta di pagamento (vedi tariffe consolari)
In caso di esito negativo, il contributo pagato non potrà essere restituito.
Se gli atti non sono formati in Bolivia devono essere provvisti di apostilla emessa dall’ Autorità del Paese che la emette, tradotti in italiano e legalizzati dal Consolato italiano nel Pese dove sono stati formati.
Se gli atti sono formati in Bolivia devono essere accompagnati dall’atto integrale (copia del libro), provvista di apostille e tradotta in italiano.
E’ fondamentale determinare se i figli nati fuori dal matrimonio sono già stati riconosciuti da entrambi i genitori o meno. Se l’atto di nascita riporta le firme di entrambi i genitori, non occorre eseguire alcun riconoscimento o procedura aggiuntiva.
Se, invece, l’atto di nascita integrale NON riporta la firma del genitore italiano é necessario presentare il riconoscimento.
Se il figlio è già stato riconosciuto, occorre distinguere tra riconoscimento di minorenne o maggiorenne (dopo il raggiungimento dei 18
anni di età).
Se il figlio è stato riconosciuto da minorenne, è cittadino italiano dalla nascita.
Se il figlio è stato riconosciuto dopo i 18 anni, ha un anno de tempo -dalla data del riconoscimento o dalla sentenza di filiazione- per
eleggere la cittadinanza italiana. Trascorso l’anno senza aver eletto la cittadinanza, il figlio perde per sempre il diritto. Soltanto i figli minorenni delle persone che hanno fatto elezione di cittadinanza avranno diritto alla cittadinanza dalla nascita; i figli maggiorenni non ne hanno diritto.