Con l’articolo 14 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (entrato in vigore il 5 ottobre u.s.), sono state apportate alcune importanti modifiche alla Legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91:
– all’articolo 8 e’ stato abrogato il 2 comma, che prevedeva l’impossibilita’ – per il Ministero dell’Interno – di procedere al rigetto dell’istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio, ove fossero decorsi due anni dall’istanza stessa;
– all’articolo 9 bis, il versamento dell’importo di euro duecento previsto per le istanze e dichiarazioni in materia di cittadinanza
e’ stato sostituito con il versamento di euro duecentocinquanta;
– dopo l’articolo 9 bis, e’ stato aggiunto l’articolo 9 ter, che estende il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 a quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
Le suddette modifiche si applicano a tutti i procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge.