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Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

La Legge 30 diciembre 2025 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2026 e Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” ha previsto che le dichiarazioni rese dai genitori ai sensi dell’art. 4, comma 1bis, lettera b) della Legge n. 91/1992 possano essere presentate entro 3 anni (e non più entro 1 anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
Al riguardo, si rappresenta che, nell’ambito di tale modifica legislativa, è stata contestualmente prevista la gratuità di tali dichiarazioni: pertanto, per le dicharazioni di cui alla predetta previsione normativa non andrà più versato il contributo di 250 Euro previsto dall’art. 9 bis della Legge 91/1992.

Si segnala inoltre che diventano gratuite anche le dichiarazioni da rendersi entro il 31 maggio p.v. relativamente ai figli di almeno un cittadino italiano per nascita che erano ancora minorenni al 24 maggio 2025.

Le modifiche stabilite dalla Legge di bilancio non hanno carattere retroattivo ma entrano in vigore dal 1° gennaio 2026. Per questa ragione, la gratuità varrà per le sole istanze presentate a partire da tale data, mentre non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate in data anteriore.

Per maggiori informazioni vedi link: https://amblapaz.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/cittadinanza/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero/