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Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

Normativa e requisiti

Il comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dell’articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74/2025, prevede due casi in cui i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino, che non trasmette automaticamente la cittadinanza, possono acquistare la cittadinanza italiana per “beneficio di legge”.

Il minore che eventualmente ne benefici, non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.

1. Il primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) prevede i seguenti requisiti che devono essere posseduti congiuntamente:

  • uno dei genitori è cittadino per nascitaSi escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
    La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

    La Legge 30 diciembre 2025 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2026 e Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” ha previsto che le dichiarazioni rese dai genitori ai sensi dell’art. 4, comma 1bis, lettera b) della Legge n. 91/1992 possano essere presentate entro 3 anni (e non più entro 1 anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
    Al riguardo, si rappresenta che, nell’ambito di tale modifica legislativa, è stata contestualmente prevista la gratuità di tali dichiarazioni: pertanto, per le dicharazioni di cui alla predetta previsione normativa non andrà più versato il contributo di 250 Euro previsto dall’art. 9 bis della Legge 91/1992.
    Le modifiche stabilite dalla Legge di bilancio non hanno carattere retroattivo ma entrano in vigore dal 1° gennaio 2026. Per questa ragione, la gratuità varrà per le sole istanze presentate a partire da tale data, mentre non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate in data anteriore.

2. Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 della legge n. 74/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

    • persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione,cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
    • figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
    • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

    Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.

    Occorrerà allegare anche documento d’identità del richiedente e del figlio/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.

    Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

    La Legge 30 diciembre 2025 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2026 e Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” ha previsto la gratuità di tali dichiarazioni: pertanto, per le dicharazioni di cui alla predetta previsione normativa non andrà più versato il contributo di 250 Euro previsto dall’art. 9 bis della Legge 91/1992.
    Le modifiche stabilite dalla Legge di bilancio non hanno carattere retroattivo ma entrano in vigore dal 1° gennaio 2026. Per questa ragione, la gratuità varrà per le sole istanze presentate a partire da tale data, mentre non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate in data anteriore.

  • Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.

Documentazione

Documentazione necessaria per avviare la pratica di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.

  1. dichiarazione debitamente compilata e firmata innanzi all’Ufficio (o delegato) di Stato civile dell’Ambasciata
  2. copia del documento d’identità in corso di validità fronte/retro di tutto il nucleo familiare (ove risulti lo stesso indirizzo);
  3. documentazione attestante la residenza in Bolivia;
  4. la ricevuta telematica, dove risulti che la transazione è stata CONFERMATA, deve essere validata (firmata e timbrata) da un funzionario della Banca e si dovrà presentare alla consegna dell’atto di nascita e firma della dichiarazione;
  5. certificato di nascita del minore e copia integrale dell’atto di nascita (“copia de libro”) in originale, apostillati se formati in uno Stato diverso dall’Italia e tradotti in lingua italiana o eventuale sentenza (ad esempio di adozione o riconoscimento giudiziale), che dovrá essere presentata in originale e in formato integrale, recante “Attestazione di passaggio in giudicato” (vale a dire che la sentenza è “EJECUTORIADA” o che riveste il carattere di “COSA JUZGADA”, con indicazione della data a partire dalla quale la sentenza è definitiva), apostillata e tradotta in lingua italiana.