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Assistenza sanitaria urgente in Italia per i cittadini residenti all’estero.

Il decreto del Ministro della Salute del 1º febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio Sanitario nazionale prevede che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.
Per poter accedere all’assistenza sanitaria urgente in caso di temporaneo soggiorno in Italia, il cittadino emigrato doveva produrre alla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL) un certificato consolare che attestasse il possesso della cittadinanza italiana, la nascita in Italia e la residenza all’estero.

Il Ministero della Salute, con nota n. 2561 del 13 aprile 2016, stabilisce ora che la condizione di emigrato può e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:



  • di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all’estero, indicando il comune d’iscrizione AIRE

oppure



  • di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il comune d’iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’AIRE.