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Stato Civile

Si precisa che al fine di trascrivere gli atti di stato civile in Italia, l’Ufficio Consolare richiede la presentazione della documentazione in originale, legalizzata dal Ministero degli Esteri boliviano e tradotta all’italiano, delle fotocopie della/e pagina/e dei registri originali (e non i certificati).

STATO CIVILE

  • I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.
  • Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).
  • Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia e Svizzera.

Per ulteriori informazioni scrivere a consolare.lapaz@esteri.it

NASCITA:

In base al nuovo testo della legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

    • il richiedente (minore) nato in Italia in qualsiasi data;
    • il richiedente (minore) che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
    • il richiedente (minore) che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis (link)

 Ove non fosse soddisfatta nessuna delle precedenti condizioni è possibile richiedere la cittadinanza per beneficio di legge le cui istruzioni si trovano al seguente (vedi. Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” figli minori nati all’estero)

Documentazione

Certificati di nascita e copia integrale dell’atto di nascita (“copias de libro”): in originale, apostillati (se formati in uno Stato diverso da Italia) e tradotti in lingua italiana.

*Se il figlio è stato riconosciuto dai genitori in tempi diversi, oltre all’atto di nascita, si deve presentare l’atto di riconoscimento tradotto integralmente in italiano. Se il figlio non ha compiuto i 14 anni, è necessaria la presenza di entrambi i genitori; se ha compiuto 14 anni, è necessaria la presenza del minore e del genitore italiano.

*Se i genitori sono sposati, è indispensabile che prima di comunicare la nascita del figlio il matrimonio venga registrato in Italia.

 

Nei casi di adozione: eventuali sentenze (ad esempio di adozione o riconoscimento giudiziale) dovranno essere presentate:in originale e in formato integrale, recanti “Attestazione di passaggio in giudicato” (vale a dire che la sentenza è  “EJECUTORIADA” o che riveste il carattere di “COSA JUZGADA”, con indicazione della data a partire dalla quale la sentenza è definitiva); apostillate e tradotte in lingua italiana;

MATRIMONIO:
– Atto di matrimonio provvisto di apostille e traduzione
– Copia del libro di matrimonio provvisto di apostille e traduzione
– Fotocopia del documento d’identitá in corso di validitá di entrambi i coniugi
– Formulario di richiesta di trascrizione di matrimonio

DIVORZIO:
Sentenza di divorzio provvista di apostille e traduzione (la sentenza deve includere la data di passato in giudicato)
– Fotocopia del documento d’identitá in corso di validitá di entrambi i coniugi
– Formulario di richiesta di trascrizione di dovorzio

MORTE:
– Atto di morte provvisto di apostille e traduzione
– Copia del libro di morte provvisto di apostille e traduzione
– Fotocopia del documento d’identitá in corso di validitá del richiedente
– Fotocopia di un documento d’identità del defunto
– Formulario di richiesta di trascrizione di morte


Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero devono essere provvisti di apostilla apposta dalle autoritá del Paese che lo emette, tradotti e legalizzati dal Consolato italiano nel Paese dove sono stati emessi.